Regione Lombardia: Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Legge regionale del 30 marzo 2009, n. 6
Bollettino ufficiale delle Regione Lombardia n. 13, 1° suppl. ord. del 3 Aprile 2009

 
Art. 1 (Istituzione) 1. La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone minori di età, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dalla legislazione regionale, nazionale ed internazionale, istituisce presso il Consiglio regionale il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato Garante, in esecuzione della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996). 2. Il Garante, eletto dal Consiglio regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni non è sottoposto ad...
 
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