Permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione. Durata

Circolare del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del 6 maggio 2009, n. 400/C/
Prot.: 0002826

 
OGGETTO: Permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione. Durata In riferimento alla problematica relativa alla durata dei permessi di soggiorno per motivi di attesa occupazione, resa ancora più acuta in conseguenza dell'elevato numero di lavoratori stranieri a rischio disoccupazione, si ritiene utile ribadire alcuni aspetti essenziali della normativa vigente al fine di assicurare uniformità di indirizzo ed omogeneità di comportamenti. Il quadro normativo di riferimento in materia è dato dall'art. 22, comma 11, T.U. Immigr., D.Lgs. 286/98 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 37 del Reg. att., D.P.R. 394/99 e successive modifiche ed integrazioni. In base all'art. 22, c. 11, del T.U. immigr., la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno per il lavoratore e per i suoi familiari, conservando la sua validità fino alla scadenza o, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi....
 
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