Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

Testo del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (in Gazzetta Ufficiale - n. 280 del 29 novembre 2008, S.O. n. 263/L), coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 (nello stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale».
Gazzetta ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 – Suppl. Ordinario n. 14

 
- Articolo estratto - (( Art. 16-bis Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalità ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'indice nazionale delle anagrafi, di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche. 2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della...
 
(…)
 
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