Notificazioni dell'Italia, di Malta e della Slovacchia ai sensi del regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen) circa l’obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza nel territorio di uno Stato membro.

Notificazioni dell'Italia, di Malta e della Slovacchia a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)
Obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza nel territorio di uno Stato
membro ai sensi dell'articolo 21, lettera d)
(2008/C 207/08)
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 207/10 del 14 agosto 2008.

 
ITALIA Conformemente alla legge n. 68, del 28 maggio 2007, per l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. Per lo straniero proveniente da paesi che non applicano l'accordo Schengen, l'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera. Lo straniero proveniente da paesi che applicano l'accordo Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall'ingresso, al questore della provincia in cui si trova. Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza la copia della dichiarazione resa all'albergatore e sottoscritta dal cittadino straniero. MALTA Sostituisce le informazioni comunicate da Malta e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 18 del 24 gennaio 2008. L'articolo...
 
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