Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario.

Legge Regionale della Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3
Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 17 marzo 2008 – I Suppl. Ord.

 
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge, al fine di promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale della persona, della famiglia e della comunità e di prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio dovute a condizioni economiche, psico-fisiche o sociali, disciplina la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dello Statuto regionale, nonché nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in armonia con i principi enunciati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e con le leggi regionali di settore. 2. L'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture territoriali, domiciliari, diurne, semiresidenziali e residenziali costituisce la...
 
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