Obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza sul territorio di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 21, lettera d) (2008/C 18/04).

Notificazioni previste dall'articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Codice frontiere Schengen) Obbligo per i cittadini di paesi terzi di dichiarare la loro presenza sul territorio di uno Stato membro ai sensi dell’articolo 21, lettera d) (2008/C 18/04)
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 18/25 del 24 gennaio 2008.

 
BELGIO Tale obbligo è enunciato dettagliatamente nelle misure seguenti: — Sezione 5 della legge del 15 dicembre 1980 relativa all’accesso sul territorio, al soggiorno, all’insediamento e all’allontanamento degli stranieri: «Gli stranieri che non soggiornano presso una struttura tenuta per legge a registrarli come viaggiatori, devono registrarsi presso l’amministrazione del comune in cui soggiornano entro tre giorni lavorativi dal loro ingresso nel regno, a meno che non rientrino in una delle categorie di stranieri che il re ha dispensato da questo obbligo. Il re stabilisce il metodo di registrazione e la forma del documento emesso all'atto della registrazione comprovante la registrazione stessa.» — Sezione 18 del regio decreto dell’8 ottobre 1981 relativo all’accesso sul territorio, al soggiorno, allo stabilimento e all’allontanamento degli stranieri: «L’obbligo di registrazione presso le autorità locali non si applica a:...
 
(…)
 
Segue nello spazio riservato agli abbonati
 
 
Contenuto completo visibile previo abbonamento
Se sei già abbonato a Immigrazione.it accedi al portale con le tue credenziali per proseguire.