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NELLA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13 APRILE
l’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo numero 142 del 2015 e l’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo numero 286 del 1998, in combinato disposto, nella parte in cui non prevedono che il richiedente protezione internazionale, sottoposto a trattenimento per pretestuosità della domanda, qualora compaia nell’udienza di convalida, abbia diritto al silenzio, quindi, ad essere previamente avvisato che ha facoltà di non rendere dichiarazioni e che eventuali dichiarazioni sono utilizzabili contro di lui;
l’ammissibilità di alcuni interventi nei giudizi che riguardano l’articolo 3-bis della legge numero 91 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge numero 36 del 2025 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), come convertito, che prevede il mancato acquisto ex tunc della cittadinanza italiana per chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del predetto articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorrano determinate condizioni;
NELL’UDIENZA PUBBLICA DEL 14 APRILE
in via principale, l’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo numero 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevede l’iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio sanitario nazionale dei cittadini extra UE che sono divenuti titolari del permesso di soggiorno per residenza elettiva in virtù della conversione del permesso per motivi di lavoro o di famiglia a seguito del conseguimento della pensione d’inabilità civile; e, in via subordinata, il comma 3 dello stesso articolo 34, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’iscrizione al Servizio sanitario nazionale, i suddetti cittadini extra UE siano tenuti – in quanto non rientranti tra coloro che hanno diritto all’iscrizione obbligatoria e gratuita – al pagamento di un contributo minimo annuo di euro 2.000, anziché calcolato in misura proporzionale al reddito conseguito;
NELL’UDIENZA PUBBLICA DEL 15 APRILE
l’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge numero 55 del 2024 (Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali), nella parte in cui richiede al cittadino straniero regolarmente soggiornante, ai fini dell’iscrizione all’albo professionale dei pedagogisti e a quello degli educatori professionali socio-pedagogici, la sussistenza della condizione di reciprocità;