Cittadini ucraini già titolari di protezione speciale ex art. 19, comma 1.2. TUI
Ministero dell’interno
Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere
Risposta a quesito n. 96615 del 23 dicembre 2025
È stato segnalato a questa Direzione centrale il caso di due cittadini ucraini, presso l’Ufficio immigrazione di codesta Questura per il rinnovo del titolo di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2, secondo capoverso del Testo unico immigrazione, scaduto di validità in data 9/10/2025.
Tenuto conto che il titolo non è più rinnovabile – attesa l’intervenuta modifica normativa di cui al dl 20/2023 convertito nella legge 50/2023 che, abrogando il secondo capoverso del citato articolo 19, comma 1.2. , ha eliminato la possibilità di richiedere direttamente al Questore il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale – ed escludendo l’eventualità che gli interessati (di cui una in età particolarmente avanzata) possano fare rientro in Ucraina, come noto tuttora coinvolta in un conflitto armato, si evidenzia l’opportunità di prospettare , nel caso di specie ed in quelli similari, tutti i possibili percorsi che la cornice normativa vigente...
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