Agenzia dell’Unione europea per l’asilo
Settembre 2025
Traduzione non ufficiale della sintesi del rapporto
Le decisioni e le sentenze presentate in questa edizione sono state pronunciate tra giugno e agosto 2025.
Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE)
La CGUE ha emesso diverse sentenze importanti su:
paesi di origine sicuri,
obbligo di fornire condizioni di accoglienza adeguate ai richiedenti asilo anche in caso di afflusso massiccio di persone,
obbligo di comparire personalmente all’udienza per i ricorsi in materia di asilo,
possibilità di concedere protezione sussidiaria in base al rischio di violazione della vita privata derivante dall’esecuzione di una decisione di rimpatrio,
conseguenze giuridiche della mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria quando viene adottata una decisione di rimpatrio.
Sulla scia della precedente sentenza CV (C-406/22, 4 ottobre 2024), la CGUE ha pronunciato una sentenza molto attesa in due cause italiane sul concetto di “paesi di origine sicuri” nel diritto dell’UE (LC [Alace] e CP [Canpelli] c. Commissione territoriale di Roma, cause riunite C-758/24 e C-759/24, 1° agosto 2025). La questione era se fosse possibile prevedere eccezioni per determinate categorie di persone; la Corte ha stabilito che ciò non è consentito dalla direttiva rifusa sulle procedure di asilo (APD).
La decisione contrasta con le conclusioni dell’Avvocato generale, che aveva ritenuto ammissibili esenzioni per categorie specifiche se lo Stato membro le avesse escluse espressamente dall’applicazione del concetto.
Effetti pratici: i Paesi Bassi hanno annunciato la riduzione della lista dei paesi di origine sicuri (escludendo Armenia, Brasile, Ghana, Giamaica, Marocco, Senegal, Serbia e Tunisia). Altri sei paesi UE+ (Danimarca, Estonia, Ungheria, Lussemburgo, Norvegia e Svizzera) applicavano invece elenchi nazionali con eccezioni.
Il Patto europeo su migrazione e asilo (APR, art. 61) adotta un approccio diverso, consentendo esplicitamente eccezioni di gruppo o territoriali. La Corte ha sottolineato che spetta al legislatore UE modificare la disciplina o anticipare l’entrata in vigore della nuova norma (proposta della Commissione del 16 aprile 2025).
La CGUE ha inoltre rafforzato il ruolo dei giudici nazionali nella revisione delle liste di paesi sicuri (come avvenuto in Italia dopo il Protocollo Italia-Albania).
Accoglienza durante afflussi massicci
Nella causa S.A., R.J. c. Minister for Children… Irlanda (C-97/24, 1° agosto 2025), la CGUE ha stabilito che gli Stati membri non possono invocare un afflusso imprevisto per giustificare la mancata garanzia delle condizioni materiali di accoglienza. Gli Stati devono assicurare un livello di vita adeguato (alloggio, sostegno economico, voucher) anche in caso di esaurimento temporaneo della capacità ricettiva. Negare condizioni minime per settimane costituisce una grave violazione del diritto UE e può generare responsabilità dello Stato e diritto al risarcimento per i richiedenti.
Ricorsi in materia di asilo
Con sentenza FO c. Ministro della migrazione e asilo, Grecia (C-610/23, 3 luglio 2025), la CGUE ha dichiarato che l’obbligo per i richiedenti asilo di comparire personalmente all’udienza di appello per dimostrare la presenza nel territorio è contrario al diritto UE. La presunzione che il ricorso sia improprio in caso di mancata presenza all’udienza viola il diritto a un ricorso effettivo.
Protezione sussidiaria
Con sentenza A.B. c. Ministero dell’Interno (Repubblica Ceca) [Nuratau], C-349/24, 5 giugno 2025, la Corte ha chiarito che non si può concedere protezione sussidiaria per rischio di violazione della vita privata dovuta all’esecuzione di un rimpatrio. Questo rientra semmai nelle norme nazionali su permessi di soggiorno umanitari, non nel diritto UE.
Direttiva rimpatri
Con sentenza W [Al Hoceima], X [Boghni] c. Stato belga (cause riunite C-636/23 e C-637/23, 1° agosto 2025), la CGUE ha stabilito che la mancata concessione del periodo di partenza volontaria non è una misura esecutiva accessoria ma parte integrante della decisione di rimpatrio, con effetti immediati sui diritti dello straniero (es. divieto d’ingresso). Deve quindi essere impugnabile in giudizio; se la parte relativa alla partenza volontaria è illegittima, l’intera decisione va annullata, salvo poi poterne adottare una nuova corretta.
Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU)
Il 24 giugno 2025, la CEDU ha esaminato i ricorsi per violazione dei diritti fondamentali nella procedura consolare ungherese (H.Q. e altri c. Ungheria), aggiungendo violazioni alla precedente sentenza CGUE Commissione c. Ungheria (22 giugno 2023). La Corte ha riscontrato violazioni degli artt. 3 e 13 CEDU e dell’art. 4 Prot. n. 4 (espulsioni collettive), in un caso di rimpatrio sommario dalla Ungheria alla Serbia, con negazione di accesso effettivo alla procedura di asilo.
La Corte ha ribadito l’urgenza che l’Ungheria adotti misure generali per porre fine alle espulsioni collettive e garantire l’accesso alla protezione internazionale. Già nel settembre 2024 il Comitato dei Ministri aveva espresso “profonda preoccupazione” per l’assenza di riforme concrete del sistema ungherese, nonostante le ripetute condanne.
Richiedenti palestinesi e beneficiari di protezione internazionale
In coincidenza con l’impegno della Francia a riconoscere la Palestina come Stato all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel settembre 2025, la Corte nazionale francese per l’asilo (CDNA) ha stabilito che le azioni militari israeliane nella Striscia di Gaza costituiscono persecuzione per motivi di nazionalità ai sensi della direttiva qualifiche rifusa, riconoscendo così lo status di rifugiato a una donna palestinese e a suo figlio. La Corte ha rilevato la violenza indiscriminata di eccezionale intensità derivante dal conflitto armato tra le forze armate israeliane e Hamas, concludendo che le tattiche militari israeliane integrano gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani.
Inoltre, nei Paesi Bassi, la situazione nella Striscia di Gaza è stata considerata indicativa di genocidio e di diffuse violazioni del diritto internazionale umanitario, tali da rendere essenziale il ricongiungimento familiare per un beneficiario di protezione internazionale e la sua famiglia lì residente. La Corte dell’Aia ha ritenuto che non potesse esistere vita familiare tra il beneficiario e i familiari rimasti nella Striscia di Gaza, date le condizioni di vita della famiglia — prive di alloggi adeguati, cibo e cure mediche — e l’esposizione quotidiana al rischio di essere uccisi.
Ammissioni umanitarie di cittadini afghani in Germania
Il Tribunale amministrativo di Berlino ha obbligato lo Stato tedesco a rilasciare visti a cittadini afghani in Pakistan che avevano ricevuto una promessa valida di ammissione da parte dell’Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati (BAMF). Questo ordine cautelare avrà probabilmente effetto su numerosi afghani in Pakistan che rischiano l’espulsione verso il Paese d’origine. Il Tribunale ha affermato che, pur potendo la Germania decidere se proseguire o terminare il suo programma di ammissione per cittadini afghani, è giuridicamente vincolata ad ammettere le persone a cui il BAMF ha rilasciato notifiche definitive e non revocate di ammissione.
Procedura Dublino
In Repubblica Ceca, la Corte amministrativa suprema ha deferito alla CGUE una questione sull’applicazione delle clausole discrezionali, chiedendo chiarimenti sull’uso dell’art. 17(1) del Regolamento Dublino III anche quando lo Stato competente sia stato determinato ai sensi dell’art. 3(2), o se invece tale potere discrezionale sia limitato alle situazioni ex art. 3(1).
Nei Paesi Bassi, a seguito di rapporti sulle peggiorate condizioni di accoglienza in Belgio, il Consiglio di Stato ha rivisto precedenti orientamenti, escludendo l’affidabilità del principio di fiducia reciproca per i trasferimenti in Belgio di uomini soli non vulnerabili, rilevando carenze strutturali nei posti di accoglienza, mancanza di rimedi effettivi e inerzia delle autorità belghe.
Detenzione di richiedenti asilo respinti in Albania in base al Protocollo Italia-Albania
Il Protocollo Italia-Albania continua a generare giurisprudenza davanti ai giudici italiani, poiché i richiedenti asilo respinti sono trattenuti presso il CPR di Gjader, in Albania. Diversi tribunali italiani, nel luglio 2025, hanno rilevato inadeguata assistenza sanitaria in tale struttura, aggravata dalla collocazione in un Paese terzo privo del servizio sanitario nazionale italiano e dipendente da una limitata cooperazione delle autorità albanesi. A giugno 2025, la Corte costituzionale aveva già dichiarato incostituzionale l’art. 14 del d.lgs. 286/1998 per mancanza di definizione dei diritti dei trattenuti. Nello stesso mese, la Cassazione ha rimesso alla CGUE due questioni pregiudiziali sulla compatibilità della detenzione nei CPR di Gjader con la direttiva rimpatri e con l’art. 9 della direttiva procedure rifusa. Il 4 settembre 2025 la Cassazione (Sez. I penale) ha inoltre stabilito che i richiedenti devono essere liberati se la detenzione non è stata convalidata, segnalando la criticità della norma (art. 6, co. 2-bis, d.lgs. 142/2015, come modificato dal d.lgs. 37/2025) che consente di trattenere automaticamente chi si trovi già in un CPR.
Audizioni dirette di minori accompagnati
Il Consiglio di Stato olandese ha ordinato al Ministro per l’asilo e la migrazione di modificare la propria prassi sulle audizioni dirette di minori accompagnati tra i 12 e i 15 anni, stabilendo che debba essere garantita loro la possibilità di chiedere di essere ascoltati, salvo contrarie esigenze di interesse superiore debitamente motivate.
Leva militare in Siria
Il Tribunale amministrativo di Burgas (Bulgaria), il 3 giugno 2025, ha ritenuto non più attuale il rischio di coscrizione forzata e punizione per renitenza dopo la caduta del regime Assad, in linea con la posizione del Tribunale amministrativo federale austriaco (gennaio 2025).
Protezione sussidiaria per richiedenti da Siria e Yemen
Nella stessa decisione, la corte bulgara ha rilevato che la situazione in Siria si è stabilizzata dopo dicembre 2024, con conflitti armati limitati, escludendo la protezione sussidiaria per il solo fatto della presenza nel Paese. Nei Paesi Bassi, invece, il Consiglio di Stato ha imposto al Ministro per l’asilo di rivedere la politica su Yemen, per carenza di adeguata motivazione sull’esclusione dall’art. 15(c) della direttiva qualifiche rifusa.
Rinvio alla CGUE sulle decisioni di rimpatrio per esclusi dalla protezione internazionale
I tribunali olandesi hanno chiesto alla CGUE se gli Stati membri siano obbligati a emettere un provvedimento di rimpatrio nei confronti di soggetti esclusi dalla protezione internazionale, pur sospendendone l’esecuzione per rispetto del principio di non-refoulement, e se sia conforme al diritto UE una normativa che lasci tali persone per anni con accesso solo limitato a istruzione, sanità essenziale e assistenza legale, senza prospettiva di regolarizzazione.