Decisione di esecuzione che istituisce un modello uniforme per la relazione sul ripristino o sulla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Commissione europea
Decisione di esecuzione (UE) 2025/308 del 14 febbraio 2025
(GUUE, L/2025/308, 17 febbraio 2025)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) Una delle principali conquiste dell’Unione è la creazione di uno spazio senza frontiere interne in cui le persone possono circolare liberamente. Il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe pertanto rimanere un’eccezione e dovrebbe essere solo una misura di extrema ratio.
(2) Ai sensi del regolamento (UE) 2016/399, gli Stati membri che hanno effettuato il controllo di frontiera alle frontiere interne devono presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul ripristino e, se applicabile, sulla proroga di tale controllo entro quattro...
(…)
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