Ai fini del ricongiungimento familiare il requisito del reddito deve ritenersi soddisfatto quando lo straniero è in grado di dimostrare, in base al suo lavoro subordinato o autonomo, di poter produrre per il futuro, su base annua, un reddito pari all’importo stabilito dall’art. 29 del d.lgs. n. 286 del 1998.
Il decreto con il quale il giudice di merito accoglie il ricorso dello...
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