Giurisdizione: Italiana
Argomenti:
  • Traduzione e legalizzazione degli atti / generico
Ambito: Penale - Competenza: Cassazione
Data: 5/12/2013
Devono essere tradotti allo straniero solo gli atti che specificano la contestazione e quelli a cui egli deve partecipare personalmente. Non si devono invece tradurre le ordinanze di custodia cautelare, né le sentenze, né gli avvisi ex art. 415 bis c.p.p. (avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari). Corte di cassazione, sez. V penale, sent. n. 48782 del 5 dicembre 2013...

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