Giurisdizione: Italiana
Argomenti:
  • Famiglia e minori / Ricongiungimento, diritto all'unità familiare, permesso di soggiorno per famiglia
Ambito: Amministrativo - Competenza: TAR
Data: 23/1/2003
La mancanza di coabitazione dopo il matrimonio con il cittadino italiano e l’allontanamento della straniera per riprendere le precedenti dimore, attività e frequentazioni, costituiscono valido motivo per rigettare la richiesta di permesso di soggiorno per motivo di famiglia. (1/2003) Tar Puglia, Lecce, Sezione prima, ordinanza n. 57/03 del 23 gennaio 2003. Pres. e rel. Ravalli. O.P. –...

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