Legge 20.5.2016, n. 76 (“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”). Art. 1, commi 36-65. Prime indicazioni sugli adempimenti anagrafici in materia di convivenze di fatto.

Ministero dell’interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per i servizi demografici
Circolare n. 7 del 1 giugno 2016


 
Nella Gazzetta Ufficiale n. 118, del 21/5/2016, è stata pubblicata la legge 20/5/2016, n. 76 (“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”), che entrerà in vigore il 5 giugno p.v. La legge, che si compone di un unico articolo, al comma 36 definisce “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. Nel successivo comma 37 si prevede che, ferma restando la sussistenza dei presupposti della convivenza di fatto, per l'accertamento della stabile convivenza deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/1989). Il legislatore ha, inoltre, attribuito ai conviventi la facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali mediante un...
 
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