< Torna all’indice di ricerca

Risultati della ricerca per: “Accordo di integrazione”

Sono state trovate 7 decisioni - pagina

9/2/2017 - Italiana - Amministrativo - Consiglio di Stato
È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di risoluzione dell’accordo d’integrazione laddove il ricorrente si sia limitato ad esporre giustificazioni generiche sulla mancata frequentazione dei corsi di preparazione sulla lingua e sulla cultura civica italiana, senza tuttavia dedurre vizi di legittimità. Il ricorso straordinario, infatti, è ammesso “per motivi di legittimità”, ossia esponendo, sia pure in modo semplice e senza particolari formalità, per quali ragioni si ritenga illegittimo il provvedimento impugnato. Consiglio di Stato, sez. I, 9 febbraio 2017, n. 327 (n....
Consiglio di Stato, sez. I, 9 febbraio 2017, n. 327

20/1/2017 - Italiana - Amministrativo - Consiglio di Stato
Il ricorso avverso il provvedimento con il quale lo Sportello Unico per l’immigrazione dichiara la risoluzione dell’accordo di integrazione (poiché non è stato conseguito il livello A2 di conoscenza della lingua italiana e non è stato conseguito il livello sufficiente della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia) deve considerarsi inammissibile allorché il ricorrente non abbia formulato censure di legittimità, ma si sia limitato semplicemente a lamentare la difficoltà di apprendere la lingua italiana. Consiglio di Stato, sez. I, 20 gennaio 2017, n. 172 (n. 282)...
Consiglio di Stato, sez. I, 20 gennaio 2017, n. 172

23/9/2016 - Italiana - Amministrativo - TAR
In accoglimento della domanda cautelare, va sospeso il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Infatti, il cittadino straniero risulta avere adempiuto agli obblighi afferenti all’accordo di integrazione. Pertanto, la p.a. è tenuta a rivalutare la posizione dello straniero, quanto meno ai fini della possibilità del rilascio di un permesso per attesa occupazione, previa verifica in contraddittorio con il ricorrente del suo adempimento ai prescritti obblighi di legge. Nel frattempo, l’esecuzione del provvedimento impugnato è sosp...
Tar Lombardia, sez. I, ord. n. 1254 del 23 settembre 2016

5/3/2016 - Italiana - Amministrativo - TAR
Va sospesa l’efficacia del provvedimento con cui si risolve l’accordo di integrazione per parziale inadempimento, atteso che le asserzioni di parte ricorrente non sono state confutate in punto di fatto dalla p.a. Pertanto, è accolta la domanda cautelare ai fini del riesame per dare al ricorrente la possibilità di far valere gli ulteriori crediti acquisiti e/o di richiedere la sospensione dell’accordo per comprovati motivi di lavoro. Tar Marche, sez. I, ord. n. 90 del 5 marzo 2016 (n. 261) Sul ricorso numero di registro generale 100 del 2016, proposto da: S. N. A., rappresentato e difes...
Tar Marche, sez. I, ord. n. 90 del 5 marzo 2016

19/2/2016 - Italiana - Amministrativo - TAR
Deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione il ricorso avverso il decreto di risoluzione per inadempimento dell’accordo di integrazione emesso dal SUI. Infatti, dopo aver provveduto al ripristino degli accordi chiusi per inadempimento, ai fini di un riesame della posizione dell’interessato, la p.a. ha rilevato che il ricorrente ha raggiunto un numero di crediti pari a 30 (vale a dire la misura massima prevista dal d.P.R. 179/2011) e che quindi l’accordo di cui è causa è estinto per adempimento, ai sensi dell’art. 6, d.P.R. 179/2011. T...
Tar Lombardia, sez. II, sent. n. 368 del 19 febbraio 2016

15/10/2015 - Italiana - Amministrativo - TAR
In accoglimento della domanda cautelare, si ordina alla p.a. di fornire documentati chiarimenti sulla controversia relativa all’impugnato decreto di risoluzione per inadempimento dell’accordo di integrazione, con particolare riguardo alle circostanze che hanno indotto all’attribuzione all’esponente del numero 0 (zero) di crediti ed alla conseguente risoluzione dell’accordo. Tar Lombardia, sez. II, ord. n. 1340 del 15 ottobre 2015 (n. 253) Sul ricorso numero di registro generale 2129 del 2015, proposto da: E.H.F., rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Croce, con domicilio eletto ex...
Tar Lombardia, sez. II, ord. n. 1340 del 15 ottobre 2015

9/10/2015 - Italiana - Amministrativo - TAR
Va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso avverso il provvedimento con cui è stata decretata, per inadempimento parziale, la risoluzione dell’accordo di integrazione. Infatti, successivamente all’emanazione del provvedimento impugnato la p.a. intimata ha annullato, in via di autotutela, il richiamato atto dirigenziale, ritenendo a tal fine opportuno procedere ad una ulteriore verifica dei crediti formativi effettivamente conseguiti dall’interessato. Tar Umbria, sez. I, sent. n. 475 del 9 ottobre 2015 (n. 253) Sul ricorso numero di registro generale 642...
Tar Umbria, sez. I, sent. n. 475 del 9 ottobre 2015